STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
G.I.S. Sport_A.I.Fi.
CAPO VI
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 22 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’Associazione è fissata in anni cinquanta a decorrere dalla data di costituzione. L’assemblea, in seduta straordinaria, può deliberarne la proroga o lo scioglimento anticipato.
Art. 23 – DURATA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente, il Vice-Presidente se eletto, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati.
Qualora nel corso di un mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo rassegnino le proprie dimissioni il Presidente ha la possibilità di nominare sostituti ad interim fino al termine del regime ordinario. Tale facoltà viene ritenuta valida per non più di 2 membri dimissionari, oltre i 2 membri dimissionari il Presidente , o , nel caso il Presidente figuri tra i dimissionari, il più anziano dei membri del Consiglio Direttivo, indice al più presto un’assemblea straordinaria per poter arrivare alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Durante il periodo che separa le dimissioni dei consiglieri fino allo svolgimento dell’assemblea straordinaria, sempre nel caso il Presidente figuri tra i dimissionari, il più anziano dei membri del Consiglio Direttivo assume ad interim i poteri e le responsabilità del Presidente per la sola gestione ordinaria.
CAPO VII
ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 24 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si aprirà il 1° Gennaio dell’anno successivo all’approvazione del presente regolamento e si chiuderà il 31 Dicembre dello stesso anno.
Art. 25 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l’Associazione si scioglie per deliberazione presa dall'Assemblea straordinaria convocata espressamente per questo scopo.
Detta Assemblea fissa i termini per provvedere alle operazioni di liquidazione e nomina, anche tra persone non associate, un liquidatore. Al termine delle operazioni di definizione delle poste attive e passive il Liquidatore provvede a devolvere il patrimonio sociale come stabilito dal successivo Art. 24
Art. 26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio è devoluto al altra associazione con finalità analoghe alla presente o avente fini di pubblica utilità. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, la scelta dell’Associazione o Ente di cui sopra è demandata insindacabilmente al Liquidatore, il quale ha il solo vincolo di sentire l’organismo di controllo previsto dalla legge 662/96, Art. 3 comma 190.



