Statuto GIS Sport

Entro pochi mesi verrà approvato in DN AIFI uno statuto base per tutti i GIS e verranno approvati i nuovi statuti/regolamenti specifici di ciascun gruppo.

L'attuale formulazione dello statuto GIS Sport è stata approvato in data 29 Novembre 2014 in Assemblea ordinaria e si basa su tale nuova proposta di strutturazione comune in attesa di approvazione AIFI

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE G.I.S. Sport A.I.FI. / GISPT

 

ART. 1 - DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI

  1. L’Associazione Culturale GIS Sport - AIFI, Gruppo di Interesse Specialistico in Fisioterapia Sportiva dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI), di seguito denominato Associazione, è costituita il 26 Luglio 2008 ad Alassio,presso la biblioteca comunale.

1bis poiché una delle mission dell’ Associazione è di proiettarsi verso la comunità scientifica internazionale, si adotta, come appellativo secondario e internazionalmente riconosciuto, l’acronimo GISPT (Group of Italian Sports Physical Therapist).

  1. Attualmente l’Associazione ha sede  in via Pinerolo 3 – 00182 Roma, presso la sede nazionale AIFI. L’Assemblea ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi operative, uffici e rappresentanze sul territorio nazionale.
  2. L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto (di seguito denominato "Statuto”) nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.
  3.  L'Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.
  4. È fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  5. E’ fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, all’Associazione Nazionale AIFI o, in caso di impossibilità, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  6. La durata dell'Associazione è illimitata.
  7. È stabilita per l'Associazione la non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
  8. 9.       L’Associazione è riconosciuta come Full Member dall’International Federation of Physical Therapy” (I.F.S.P.T.). L' “Associazione” aderisce, per il tramite dell’A.I.FI., alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.
  9. 10.   Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dal presente Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

 

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e supportare l’attività dei fisioterapisti specializzati ed interessati alla Fisioterapia Sportiva[1]in Italia.

Essa si propone inoltre di:

                        a) di sviluppare un sistema informativo per far giungere ai propri soci e a chiunque ne sia interessato le informazioni sulla Fisioterapia Sportiva.

                        b) di promuovere ed incoraggiare lo studio e la ricerca nell’ambito della Fisioterapia e della riabilitazione Sportiva, diventando il naturale punto di riferimento specialistico in tale area  della Professione del Fisioterapista;

                        c) di promuovere  attività culturali per l’istruzione e l’aggiornamento continuo dei soci e di tutti coloro che operano nel medesimo settore o in settori affini.

                        d) di promuovere partnership scientifiche con società scientifiche, federazioni o altri organismi di rilevanza  nazionale o internazionale al fine di accrescere la diffusione scientifica e favorire studi di ricerca interprofessionali.

            e) Supportare scientificamente l’attività politica dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI), fornendo materiale e partecipando a tavoli tecnici e ministeriali a nome di AIFI e insieme a rappresentanti politici designati da AIFI.

                         

Per raggiungere gli scopi di cui sopra l’Associazione può promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, convegni e corsi sia a livello nazionale sia internazionale, anche in collaborazione con Enti ed Istituti italiani ed esteri.

 


 [1] IFSPT – SPA Project 2004-2006: “Il fisioterapista sportivo è un fisioterapista che dimostra competenze avanzate per la promozione della partecipazione sicura all'attività fisica, la fornitura di consulenze e l'adattamento di interventi di riabilitazione e di allenamento, ai fini della prevenzione degli infortuni, ripristinando la funzione ottimale e contribuendo al miglioramento delle prestazioni sportive, negli atleti di ogni età e capacità, garantendo un elevato standard di etica e di pratica professionale.."


 


 

ART. 3 - DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI

  1. L’ Associazione può articolarsi in gruppi Regionali
  2. Il gruppo Regionale, coincidente con il territorio della Regione, è struttura funzionale/organizzativa dell'Associazione nazionale e persegue gli scopi e svolge l’attività dell’Associazione nel proprio territorio di competenza.
  3. E’ possibile costituire un Gruppo Regionale su richiesta di almeno 10 soci ordinari appartenenti ad una determinata regione, e previo consenso positivo del Comitato Esecutivo Nazionale. La presenza di un numero di soci ordinari, nella specifica regione, inferiore a 10, determina l’automatica decadenza del Gruppo Regionale e del relativo Rappresentante Regionale.
  4. Il gruppo Regionale di appartenenza dell’associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.
  5. Il gruppo Regionalenon è dotato di autonomia giuridica, economica e finanziaria ed è costituito per iniziativa del Comitato Esecutivo Nazionale del GIS. Il suo funzionamento è regolato dal presente statuto.
  6. L’Assemblea Regionale è costituita dai soci appartenenti al territorio di competenza. Essa ha funzioni consultive e ogni tre anni elettive. Viene convocata dal ResponsabileRegionale almeno una volta all’anno.
  7. Il Gruppo regionale ha un Responsabile Regionale che è nominato a maggioranza dall' Assemblea Regionale degli iscritti ordinari del GIS.
  8. Il Responsabile Regionale ha una carica di durata triennale e partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale GIS
  9. Ad eccezione del Presidente nazionale G.I.S e del Segretario, qualunque altro membro ordinario può assumere la carica/delega di Responsabile Regionale G.I.S.
  10. Il Responsabile Regionale su delega del Presidente Nazionale GIS, può costituire rapporti con istituzioni, enti, organizzazioni pubbliche e/o private, nel territorio di competenza in rappresentanza del G.I.S., raccoglie le segnalazioni di abusivismo nel proprio territorio e le trasmette al Comitato Esecutivo Nazionale, promuovere il tesseramento sociale nell’ambito del proprio territorio coordinandosi con il Segretario Nazionale GIS;  

 

ART. 4 - DEI PROVENTI

1. I proventi dell'Associazione nazionale sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai vari proventi di gestione, dai contributi di enti pubblici o privati, da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Comitato Esecutivo Nazionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.

2. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione Nazionale e non possono essere restituiti o distribuiti.

3. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dal Comitato Esecutivo azionale che ne determinerà, altresì, le eventuali differenziazioni per le specifiche categorie di soci.

 

Art.5 – DEI SOCI

I soci dell’Associazione devono essere iscritti ad AIFI. E’ fatta eccezione per i Soci Onorari e Sostenitori.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

  1. Fondatori
  2. Ordinari
  3. Sostenitori
  4. Onorari

 1.       Soci Fondatori:

Sono considerati soci Fondatori, per il contributo fornito allo sviluppo dell’Associazione, coloro che hanno partecipato all’Assemblea Costitutiva e sono stati iscritti per almeno 5 anni, anche non consecutivi, dalla fondazione del Gruppo avvenuta nel 1998 al 2008, anno di fondazione della qui descritta Associazione. Lo status di Socio Fondatore è compatibile con quello di Socio Ordinario, con stessi diritti e doveri.

I soci fondatori hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

 2.         Soci Ordinari:

I soci Ordinari sono tutti coloro che:

a)      Siano iscritti ad AIFI

b)     abbiano conseguito un titolo specialistico in ‘fisioterapia sportiva’ secondo gli standard I.F.S.P.T. oppure possano dimostrare, tramite i processi individuati dall’Associazione, di avere gli Standard minimi richiesti

c)      Abbiano presentato domanda di ammissione attraverso la compilazione e l’invio di tutta la documentazione prevista alla segreteria nazionale e la stessa sia stata accolta;

d)     Siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. Accedono all’attività culturale, divulgativa e professionale dell’Associazione.

Solo i soci Ordinari possono ottenere la certificazione Italian SPT e  l’accreditamento internazionale come RISPT.

 3.       Soci Sostenitori:

I Soci Sostenitori sono tutti coloro che:

a)      Siano in possesso del titolo professionale di Fisioterapista così come definito dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al relativo profilo professionale,

b)     Abbiano presentato domanda di adesione attraverso la compilazione e l’invio di tutta la documentazione prevista alla segreteria nazionale e la stessa sia stata accolta;

c)      Siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea degli iscritti e sono ammessi alla discussione di ogni eventuale argomento all’ordine del giorno. Il socio Sostenitore può accedere altresì all’attività culturale e divulgativa del GIS, se la qualifica professionale non è incompatibile.

I Soci Sostenitori NON hanno diritto di voto alle assemblee dell’Associazione e non possono essere eletti nelle cariche istituzionali.

4.       Soci Onorari:

Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, abbiano reso al Gruppo servizi di particolare importanza, o coloro che abbiano raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario, ed accettino di far parte dell’Associazione.

Gli associati Onorari sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale e ratificati dalla prima assemblea dei soci utile.

Nella domanda di iscrizione l’aspirante socio (sia ordinario che sostenitore) attesta di essere a conoscenza del presente Statuto e di impegnarsi al versamento delle quote associative in vigore; il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto o il mancato versamento delle quote associative possono essere causa di esclusione del socio dell’Associazione.

 

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI

 

1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi. 

2. Tutti gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'associazione di categoria di riferimento che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante. 

 3. È inoltre dovere di tutti gli associati

a. Versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi nazionali

b. Partecipare alla vita associativa. 

 4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 Maggio dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.

5. La qualità di Socio o di membro o partecipante è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.

 

ART. 7 - DELLA PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO

  1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
  2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all’atto della domanda di ammissione quale Socio Ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall’articolo 6, commi 1 e 2.
  3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti indicati nell’articolo 5.
  4. Per eventuali controversie si farà riferimento ai probiviri nazionali AIFI, che dovranno essere adeguatamente informati e ai quali dovrà essere inviata della documentazione, se presente, a supporto delle istanze delle parti

 

CAPO II

ORDINAMENTO

ART. 8 - ORGANI NAZIONALI

 Sono Organi Nazionali:

a. L’Assemblea Nazionale;

b. Il Comitato Esecutivo Nazionale

c. Il Presidente Nazionale;

 

ART. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE

  1. L’Assemblea nazionale è costituita dai soci regolarmente iscritti all’Associazione.
  2. L’Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria: essa è sovrana e può deliberare su ogni oggetto all’ordine del giorno.

 

  1. ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all’anno su iniziativa del Presidente del Comitato Esecutivo, per deliberare sui seguenti argomenti:

a)      Approvazione dei programmi culturali. Fissare data e sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal Comitato Esecutivo Nazionale;

b)     Eventuale sospensione del versamento della quota associativa per l’anno sociale in corso;

c)      Approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;

d)     Modifiche allo Statuto

e)     logo associativo (ratifica delle modifiche approvate dal CEN)

f)       Sostituzione di eventuali membri dimissionari del Comitato Esecutivo Nazionale, ad esclusione del Presidente;

g)      Nomina di eventuali Soci Onorari;

h)     Eventuale scioglimento dell’Associazione;

In riferimento all’art. 8 comma 4 del Regolamento Generale GIS, ogni tre anni l’Assemblea ordinaria è chiamata alla nomina, tra i Soci Ordinari e Fondatori del GIS, del Comitato Esecutivo Nazionale

  1. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E DEL CONGRESSO

L’ Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno, generalmente durante il Congresso Nazionale. Sia l’assemblea che il Congresso si terranno previo avviso ai soci tramite i canali informativi in possesso del Gruppo con preavviso di almeno 60 giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare.

a)      L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

b)     L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in assemblea.

c)      Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può essere rappresentato, mediante delega scritta da altro iscritto all’Associazione. Ogni intervenuto potrà avere una sola delega con firma autografa del delegante. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve indicare espressamente sia il nome del rappresentante che il nome del rappresentato.

d)     Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, per alzata di mano o appello nominale o per scrutinio segreto. Le votazioni sulle questioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto.

 

ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E’ prevista la possibilità di convocare un’Assemblea Straordinaria. Questa può essere indetta su richiesta del ComitatoEsecutivo per fatti gravi od importanti riguardanti l’attività sociale o dietro una richiesta scritta del 30% dei soci.

In particolare l’assemblea straordinaria deve essere convocata per:

                - dimissioni del Presidente

                - dimissioni di più di 2 membri del Comitato Esecutivo

 

Art. 11 - DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

  1. Il Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S. è composto dal Presidente Nazionale e da un minimo di 5 Consiglieri fino ad un massimo di 10 membri eletti dal Congresso/Assemblea Nazionale (incluso il presidente), tra cui deve essere nominato un Segretario.
  2. E’ presieduto dal Presidente nazionale, che lo convoca e ne stabilisce l’ordine del giorno, o in sua vece dal Vice-presidente, dal Segretario o da un altro Consigliere.
  3. Tutti i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale durano in carica 3 anni.
  4. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
  5. Qualora nel corso di un mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo rassegnino le proprie dimissioni il Presidente ha la possibilità di nominare sostituti ad interim fino al termine del regime ordinario. Tale facoltà viene ritenuta valida per non più di 2 membri dimissionari, oltre i 2 membri dimissionari il Presidente, o, nel caso il Presidente figuri tra i dimissionari, il più anziano dei membri del Consiglio Direttivo, indice al più presto un’assemblea straordinaria per poter arrivare alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
  6. Il Comitato Esecutivo Nazionale, oltre a predisporre gli atti necessari al raggiungimento degli scopi associativi di cui all’art. 2 del presente statuto, ha, tra gli altri, il compito di:

a)      Eleggere al suo interno il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, ed eventuali altre cariche amministrative

b)      Designare i Rappresentanti presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni insistenti sul territorio nazionale, che riguardino l’ambito di intervento previsto dagli scopi del presente statuto;

c)       Predisporre e sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo, includendo uno specifico capitolo per il funzionamento dei gruppi periferici e delle commissioni nazionali ed il rendiconto economico e finanziario;

d)      Determinare l’ammontare annuale della quota associativa

e)      Rifiutare, con deliberazione motivata, l'ammissione dei nuovi soci che non rispettino le condizioni dell'art. 5 del presente statuto;

f)       Predisporre ogni altro atto e regolamento necessari per il funzionamento dell'Associazione.

  1. Ogni consigliere nazionale ha facoltà di far inserire all’ordine del giorno gli argomenti che riterrà opportuni e necessari.
  2. Nel perseguimento degli scopi sociali la Direzione nazionale può avvalersi di consulenti interni od esterni per progetti di particolare interesse e rilevanza che necessitino di particolare competenza ed esperienza.
  3. Le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale sono valide se presenti almeno la metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, in caso di parità, è dirimente il voto del presidente

 

ART. 12 - DEL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale del GIS ha la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente Nazionale resta in carica tre anni

3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Nazionale o dal suo vicario.

4. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente Nazionale, il Comitato Esecutivo dovrà procedere a convocare un’Assemblea Straordinaria per eleggere un nuovo Comitato Esecutivo Nazionale. Il vicario assume ad interim i poteri e le responsabilità del Presidente per la sola gestione ordinaria fino all’Assemblea Straordinaria.

5. Rientrano tra i compiti del presidente nazionale:

a. programmare e presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale

b. convocare i soci alle assemblee ordinarie e straordinarie;

c. garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che regolano la vita associativa

d. nominare referenti regionali

 

ART. 13 - DEGLI UFFICI NAZIONALI

 1. Sono Uffici nazionali permanenti la Segreteria, la Tesoreria, l’Ufficio Formazione e Ricerca;

2. Ogni Ufficio nazionale è costituito, oltre che dal Responsabile del settore, da altri eventuali colleghi consulenti con compiti di collaborazione.

3. Il Segretario nazionale redige i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea nazionale.

Inoltre:

  1. Conserva i documenti sociali
  2. Ha funzione di raccordo organizzativo tra gli organismi nazionali, regionali

4. Il Tesoriere nazionale cura la redazione e conservazione dei registri amministrativi nell’osservanza della legge. Predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, custodisce il patrimonio, esige le rendite, le quote e i contributi, esegue i pagamenti entro i limiti del bilancio. La traenza sui conti correnti bancari e/o postali è consentita, con firma disgiunta, oltre che al Presidente, anche al Tesoriere. E’ personalmente responsabile del pagamento dei mandati irregolari o eccedenti lo stanziamento di bilancio. Al momento di lasciare l’incarico, cede al nuovo Tesoriere, alla presenza del Presidente e del Segretario, i documenti contabili, l’inventario dei beni e il danaro in cassa.

5. L’Ufficio Formazione e Ricerca è presieduto da un Responsabile che cura la raccolta di dati, documenti e progetti sulla formazione e sulla ricerca scientifica. Promuove azioni, sia esterne che interne, con l’obiettivo di migliorare la professionalità dei fisioterapisti, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione continua e progetti di ricerca; qualora gli impegni di tale ufficio fossero gravosi è facoltà della presidenza nazionale attribuire delega ad hoc per la ricerca.

6. è facoltà del Presidente Nazionale prevedere altri uffici permanenti e prevedere dei responsabili nazionali per governarli

7. L’attività di ogni Ufficio Nazionale deve essere contenuta nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo e comunque compatibile con le finanze dell’Associazione nazionale.

ART. 14 - DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO

1. E’ fatto obbligo per l’Associazione di redigere ed approvare un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo annuale, secondo le disposizioni statutarie ed il regolamento nazionale dei GIS, da inviare ad AIFI per supervisione.

2. L’esercizio amministrativo dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

ART. 15 - DEI CONSULENTI

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività nei termini di cui all'art.11 comma 9 e di cui all’art.13 comma 4.

 

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