Regolamento tra AIFI e GIS

Entro pochi mesi verrà approvato in DN AIFI un nuovo documento che vedrà le modifiche collegabili al nuovo statuto dei GIS che sta anch'esso per essere approvato. 

 

REGOLAMENTO NAZIONALE GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO (G.I.S.)
(approvato dalla Direzione Nazionale il 23 giugno 2012)
 
Visto il comma 1 dell’art. 22 di cui al CAPO IV “G.I.S. GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO”, dello statuto del 08/10/2011, che prevede per i soci AIFI di costituire dei G.I.S. 
Considerato il comma 2 dell’art. 22 di cui al CAPO IV “G.I.S. GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO”, dello statuto del 08/10/2011, che assegna alla Direzione Nazionale il compito di approvare la regolamentazione di detti G.I.S.
Tenuto conto la finalità di detti organismi è conforme alla mission associativa di cui all’art. 2 di cui al CAPO I - “PRINCIPI GENERALI E SOCI”, dello statuto del 08/10/2011, che in particolare persegue:
· Lo sviluppo della conoscenza scientifico della disciplina professionale,
· La definizione di standard e linee guida
· La promozione della corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione e in particolare la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza.
Valutata l’importanza per l’associazione, in supporto alla propria azione politica istituzionale, di poter contare su strutture scientifiche culturali. La Direzione Nazionale approva il seguente regolamento che definisce gli standard di riferimento da rispettare per poter conferire alla singola struttura scientifica culturale lo status di “G.I.S. AIFI”.
Art. 1
(DELLA DEFINIZIONE E DEGLI SCOPI DEI G.I.S.)
1. I Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.). sono articolazioni dell'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) riconosciute con specifica deliberazione della D.N., formate dagli associati A.I.FI. che abbiano interessi culturali e di approfondimento scientifico comuni in settori specifici della fisioterapia.
I G.I.S. inoltre collaborano con i mass media per la diffusione di una corretta informazione nel campo specifico della Riabilitazione.
I G.I.S. :
1. Supportano e in subordine rappresentano AIFI nelle discussioni relative agli ambiti di riferimento specifici di ogni G.I.S.
2. Promuovono l’organizzazione di Convegni, Congressi, Corsi di formazione, rivolti alla qualificazione ed all’aggiornamento dei Soci e dei partecipanti
3. Perseguono lo sviluppo professionale attraverso la formazione e la ricerca.
4. Sostengono e promuovono la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza,
5. Cooperano con i mass media per la diffusione di una corretta informazione nel campo specifico della Riabilitazione.
6. Collaborano con le Società Scientifiche, Associazioni di Operatori sanitari, sociali e culturali, istituzioni pubbliche e private, Associazioni dei Malati e delle diverse patologie, interessate allo sviluppo del settore;
7. Partecipano alla tutela della professione contro ogni forma d’abusivismo in ambito specifico,
8. Sostengono, il progetto AIFI sulla definizione delle specialità fisioterapiche.
Art. 2.
(DELLE MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DI UN G.I.S.)
1. La richiesta di riconoscimento di un G.I.S. deve essere presentata alla Direzione Nazionale almeno 3 mesi prima della prevista attivazione.
2. La richiesta di riconoscimento di un G.I.S. deve essere sottoscritta da almeno 15 associati A.I.FI.
3. La richiesta deve includere:
a. L’accettazione del presente regolamento generale dei G.I.S.
b. Una proposta di statuto (se si tratta di un’articolazione amministrativamente autonoma) o di regolamento (se si tratta di articolazioni non amministrativamente autonome), che deve descrivere le modalità di partecipazione da parte dei membri del G.I.S. allo stesso, il rispetto delle norme di democrazia interna come previsto dalla normativa sulle associazioni non profit e dell’accesso al G.I.S. dei soci AIFI.
c. Una dettagliata dichiarazione contenente:
· la ragione e gli scopi del G.I.S.
· l'ambito di interesse del gruppo
· l'impegno a rispondere ad una esigenza generale e non per fini individuali o interessi personali dei singoli associati;
· un bilancio preventivo per il primo anno di attività;
· un programma generale di attività.
Art. 3
(DELL’APPROVAZIONE DI UN G.I.S.)
1. L’UP predispone la pratica in base alla richiesta ricevuta, facendo tutti gli accertamenti del caso e proponendo eventuali modifiche dei regolamenti.
2. La richiesta è approvata, previa verifica degli standard proposti, dalla Direzione Nazionale a maggioranza.
3. La DN può richiedere integrazioni o modifiche.
4. All’UP spetta dare comunicazione delle decisioni della DN.
5. A.I.FI. riconosce come rappresentativo a livello nazionale ed internazionale, un solo gruppo/associazione di fisioterapisti per ogni ambito specifico. L’esistenza di un GIS specialistico, quindi, impedisce il riconoscimento di altri GIS nel medesimo ambito.
6. il GIS riconosciuto acquisirà la denominazione di "GIS XY AIFI"
7. La denominazione "GIS XY AIFI" può essere attribuita solo da AIFI e rimane di proprietà della stessa; la D.N. può revocare alla struttura scientifico culturale l'uso di tale denominazione in qualsiasi momento ove si intravveda il non rispetto del presente regolamento.
8. il Gis al quale verrà revocato l'utilizzo di tale denominazione (che comporta il decadimento del riconoscimento come gruppo di riferimento) potrà ricorrere a tale decisione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta della stessa.
9. organo deputato a decidere tale controversia, con insindacabile giudizio, il collegio dei proboviri nazionali.

Art. 4
(DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI FONDAZIONE)
1. Ogni costituendo G.I.S., di concerto con l’Ufficio di presidenza nazionale A.I.FI., indice, con un preavviso di almeno 30 giorni, l’Assemblea Nazionale, di fondazione del GIS, la quale elegge, tra gli iscritti A.I.FI il Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S e ratifica il regolamento o statuto.
2. Nel caso di GIS privo di autonomia amministrativa, al termine dell’Assemblea Nazionale di fondazione viene redatto in duplice copia il verbale dell’assemblea costitutiva del G.I.S.; di cui una copia dovrà essere conservata dal Presidente eletto nell’archivio ufficiale del GIS e una copia viene consegnata ad A.I.FI.
3. Nel caso di GIS da registrare nel pubblico registro, al termine dell’Assemblea Nazionale di fondazione:
a. viene redatto in duplice copia il verbale dell’assemblea costitutiva del G.I.S.; una copia dovrà essere conservata dal Presidente eletto nell’archivio ufficiale del GIS e una copia viene consegnato ad A.I.FI
b. il comitato esecutivo provvede alla registrazione dello statuto del GIS comprensivo dei nominativi del Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S. eletto
c. Copia dell’Atto Costitutivo del G.I.S., dovrà essere conservato dal Presidente eletto nell’archivio ufficiale del GIS e consegnato in copia ad A.I.FI.
Art. 5
(DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE)
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S. è composto dal Presidente Nazionale e da un minimo di 5 Consiglieri, per area geografica o per settore di interesse, tra cui deve essere nominato un Segretario.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale dura in carica 3 anni.
Art. 6
(DEL PRESIDENTE NAZIONALE G.I.S.)
1. Il Presidente Nazionale G.I.S. ha la rappresentanza del G.I.S. e risponde direttamente delle attività del G.I.S. stesso all’Ufficio di Presidenza Nazionale A.I.FI.
2. Il Presidente Nazionale di ogni G.I.S. viene eletto dal rispettivo Comitato Esecutivo Nazionale e dura in carica 3 anni.
Art. 7
(DELLE ARTICOLAZIONI DEI G.I.S.)
1. I G.I.S. hanno una struttura organizzativa di livello nazionale.
2. I G.I.S. possono avvalersi di Responsabili Regionali, nominati dalle Assemblee Regionali di ogni singolo G.I.S. oppure, dove mancanti, possono essere nominati direttamente dal Presidente Nazionale del G.I.S.
3. I Responsabili Regionali durano in carica 3 anni.
4. Ad eccezione del presidente nazionale G.I.S e del segretario, qualunque altro membro ordinario può assumere la carica/delega di referente regionale G.I.S.
Art. 8
(DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI G.I.S.)
1. L’Assemblea degli iscritti G.I.S. viene convocata dal Presidente Nazionale G.I.S. in via ordinaria almeno una volta all’anno.
2. L’Assemblea degli iscritti al G.I.S. viene convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria quando ve ne sia la necessità; inoltre, sempre in via straordinaria, per iniziativa di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, non oltre trenta giorni dalla richiesta.
3. L’Assemblea degli iscritti al G.I.S. discute e approva il bilancio consuntivo annuale ed esprime pareri e direttive su ogni eventuale argomento all’Ordine del Giorno. 
4. L’Assemblea degli iscritti ordinari G.I.S. ogni tre anni elegge, tra i soci ordinari del G.I.S., il Comitato Esecutivo Nazionale.
5. Uguale articolazione e funzione è prevista a livello Regionale.
Art. 9
(DEL FINANZIAMENTO DEI G.I.S.)
1. La gestione amministrativa e finanziaria del G.I.S. avviene nel rispetto della normativa in materia di associazioni non profit, dello Statuto A.I.FI. e del presente regolamento generale.
2. La quota di adesione del socio ordinario non potrà essere superiore alla quota di iscrizione ad A.I.FI.
3. Spetta al Comitato Esecutivo del G.I.S. definire le modalità d’iscrizione e la eventuale quota di adesione, la periodicità e la data di versamento della stessa.
4. Il G.I.S. può scegliere di adottare la “gestione autonoma”, in cui decide di dotarsi di un tesoriere, di aprire un conto corrente intestato al G.I.S., ed eventualmente di richiedere un codice fiscale o partita IVA. In alternativa può scegliere la “gestione non autonoma” in cui può utilizzare il conto corrente dell’A.I.FI. Nazionale (senza interessi e senza spese) e non
avere una tesoreria, ma la gestione delle entrate ed uscite sarà comunque a carico del G.I.S., che dovrà darne comunicazione al Tesoriere Nazionale A.I.FI.
5. I G.I.S. non autonomi sul piano amministrativo devono:
a. autofinanziare le loro attività e le spese di gestione ordinaria, senza pesare sul bilancio A.I.FI.
b. presentare il piano economico del bilancio di previsione per l’approvazione tecnica all’UP A.I.FI.
c. le quote dedicate a favore del GIS confluiranno in una voce a ciò dedicata del bilancio del Gis e saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal mandato istitutivo del G.I.S. stesso.
d. E’ Sarà anche possibile finanziare le attività ordinarie e straordinarie dei G.I.S. tramite quote di iscrizione ad eventi formativi o eventi a carattere politico o scientifico, organizzati dallo stesso G.I.S., oppure tramite contributi di Enti ed Organismi pubblici e privati, nonché tramite iniziative attivate di concerto con l’Ufficio di Presidenza Nazionale A.I.FI.
e. La gestione delle operazioni contabili da parte della Tesoria A.I.FI. non comporta oneri finanziari per il GIS amministrato.

Art. 10
(DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI)
1. I G.I.S. attivati e riconosciuti dall’A.I.FI. precedentemente all’approvazione del presente Regolamento, si intendono già costituiti a tutti gli effetti.
2. Entro 90 gg dall’approvazione del presente regolamento è fatto obbligo dei G.I.S. già attivati e riconosciuti di adeguare il loro statuto o regolamento.
3. In caso di controversie relative al G.I.S., si applicano le disposizioni il CAPO V “NORME DISCIPLINARI” dello Statuto A.I.FI.
4. Ogni G.I.S. deve avere un numero di minimo di 15 soci ordinari (Comitato Esecutivo incluso) per essere costituito e per proseguire le sue normali attività.
5. I G.I.S. devono comunicare annualmente l’elenco di tutti i soci ad A.I.FI., entro il 31 dicembre dell’anno in corso e devono chiedere ad A.I.FI. di verificarne l’iscrizione per i soci ordinari del G.I.S.
6. Tutti i soci ordinari dei G.I.S. devono essere iscritti ad A.I.FI., ma sono contemplati soci sostenitori o di altra tipologia per i quali non è necessaria l’iscrizione ad A.I.FI. Le caratteristiche dei soci diversi dagli ordinari sono indicate nei rispettivi statuti dei singoli G.I.S.
Art. 11
(DEL TESORIERE NAZIONALE A.I.FI.)
Il Tesoriere Nazionale dell’A.I.FI. vigila, su mandato della Direzione Nazionale, sulla corretta gestione amministrativo-finanziaria dei G.I.S che scelgano la gestione non autonoma
Art. 12
(DELLE INADEMPIENZE)
In caso di inadempienza o scorretta gestione del GIS , ricorre quanto previsto dallo Statuto A.I.FI. in tema di procedimenti disciplinari, o in aggiunta, l’Ufficio di Presidenza A.I.FI., in caso di urgenza, assume lo specifico atto amministrativo correttivo e procede, se lo ritiene necessario, a sospendere in via cautelare i responsabili del GIS.
Art. 13
(DECADENZA E SCIOGLIMENTO)
1. Un G.I.S. decade quando non sussistono più i requisiti richiesti per la sua costituzione; è compito della Direzione Nazionale dichiarare la decadenza di un G.I.S. e determinarne lo scioglimento.
2. Il disallineamento di un G.I.S. e la sua non produttività vengono valutate da A.I.FI. e dagli altri G.I.S., che possono segnalare al loro rappresentante nazionale il comportamento del G.I.S. stesso. Quest’ultimo riporterà il parere dei G.I.S. a maggioranza, ad A.I.FI., che può decidere lo scioglimento del G.I.S.
3. Un G.I.S., inoltre, può decidere autonomamente il proprio scioglimento nel caso non sia possibile sostituire un Comitato Esecutivo dimissionario (nella data della nuova elezione). In questo caso, il G.I.S. ha tempo 6 mesi per proporre all’Assemblea Nazionale un nuovo Comitato Esecutivo, con il supporto ed il coordinamento degli altri G.I.S.
4. L’Assemblea Nazionale del G.I.S. può deciderne lo scioglimento.
Art. 14
(DELLA NORMA DI GARANZIA)
Per quanto non specificamente contemplato in questo Regolamento, valgono lo Statuto A.I.FI. e il codice civile.
Art. 15
(DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO)
1. Spetta alla DN procedere alla modifica del presente regolamento, ricevuto il parere positivo dall’UP.
2. Le proposte di modifica del presente regolamento da sottoporre alla Direzione Nazionale possono essere presentate dall’UP.

 

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