STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
G.I.S. Sport_A.I.Fi.
CAPO I
TITOLO – SEDE
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione Culturale GIS Sport_AIFI (Gruppo di Interesse Specialistico per lo Sport della Associazione Italiana Fisioterapisti), di seguito denominato: Associazione.
Il presente regolamento disciplina i rapporti interni ed esterni dell’Associazione.
Art. 2 – OGGETTO
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere e supportare l’attività dei fisioterapisti dello Sport in Italia.
Essa si propone inoltre:
a) di sviluppare un sistema informativo per far giungere ai propri soci e a chiunque ne sia interessato le informazioni sulla Fisioterapia per lo Sport
b) la promozione di attività culturali per l’istruzione e l’aggiornamento continuo dei soci e di tutti coloro che operano nel medesimo settore o in settori affini.
Per raggiungere gli scopi di cui sopra l’Associazione può promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, convegni e corsi sia a livello nazionale sia internazionale, anche in collaborazione con Enti ed Istituti italiani ed esteri.
Art. 3 – SEDE
Attualmente l’Associazione ha sede in Via S. Cristoforo 12, Vercelli. L’Assemblea ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi operative uffici e rappresentanze in Italia e all’estero.
Si precisa che l’Associazione si riserva di cambiare sede in qualsiasi momento.
Art. 4 – RAPPRESENTANZA
La legale rappresentanza, sia nei confronti dei terzi sia in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
CAPO II
MEZZI FINANZIARI – SOCI
Art. 5 – MEZZI FINANZIARI
Le entrate dell’Associazione che vanno a costituire il fondo comune necessario al funzionamento della stessa, sono composte da:
a) le quote sociali, fissate annualmente dal Consiglio direttivo;
b) i contributi volontari dei soci;
c) i contributi erogati dall’Associazione Fisioterapisti Nazionale (AIFI) nonché da enti ed organismi pubblici e privati
d) i proventi vari di gestione.
Art. 6 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
Gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi ed il capitale dell’Associazione non possono in nessun caso essere distribuiti, salvo che tale distribuzione non sia prevista dalla legge.