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Di seguito riportiamo il dispositivo approvato dall'AIFI nazionale che va a completare il capo IV dello statuto AIFI nazionale.

REGOLAMENTO NAZIONALE

GRUPPI DI INTERESSE SPECIFICO (G.I.S.)

(approvato dal C.D.N. il 10/9/2000)

Il seguente regolamento viene emanato ai sensi dell’art. 2 - comma 9 e dell’art. 15 comma 5 dello Statuto A.I.T.R. approvato dal 17° Congresso Nazionale.

Art. 1

(DEGLI SCOPI DEI G.I.S.)

1.     I G.I.S. si propongono di supportare lo sviluppo professionale, la formazione e la ricerca in riabilitazione. Possono aderire ai G.I.S. e alle attività da essi organizzate tutti i soci A.I.T.R., che ne condividono finalità ed obiettivi.

Art. 2

(DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI FONDAZIONE)

1.     Ogni costituendo G.I.S., di concerto con l’Ufficio di presidenza nazionale, indice l’assemblea Nazionale di fondazione, la quale elegge, tra gli iscritti A.I.T.R., il Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S.

Art. 3

(DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE)

1.   Il Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S. è composto dal Referente Nazionale e da un minimo di 5 Consiglieri, per area geografica o per settore di interesse, tra cui devono essere nominati un Segretario e un Tesoriere.

2.      Il Comitato Esecutivo Nazionale dura in carica 3 anni.

Art. 4

(DEL REFERENTE NAZIONALE G.I.S.)

1.      Il Referente Nazionale G.I.S. ha la rappresentanza dei G.I.S. e risponde direttamente delle attività del G.I.S. stesso all’Ufficio di Presidenza Nazionale A.I.T.R.

2.     Il Referente Nazionale di ogni G.I.S. viene eletto dal rispettivo Comitato Esecutivo Nazionale e dura in carica 3 anni.

Art. 5

(DELLE ARTICOLAZIONI DEI G.I.S.)

1.      I G.I.S. hanno una struttura organizzativa di livello nazionale.

2.     I G.I.S. possono avvalersi di Responsabili Regionali, nominati dalle Assemblee Regionali di ogni singolo G.I.S. oppure dove mancanti dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali e iscritti al G.I.S.

3. I Responsabili Regionali durano in carica 3 anni.

Art. 6

(DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI G.I.S.)

1.      L’Assemblea degli iscritti G.I.S. viene convocata dal Referente Nazionale G.I.S. in via ordinaria almeno una volta all’anno.

2.      L’Assemblea degli iscritti G.I.S. viene convocata dal Referente Nazionale in via straordinaria quando ve ne sia l’opportunità; inoltre, sempre in via straordinaria, per iniziativa dell’Ufficio di Presidenza Nazionale dell’A.I.T.R. o di almeno un terzo dei soci effettivi, iscritto allo specifico G.I.S., non oltre trenta giorni dalla richiesta.

3.     L’Assemblea degli iscritti G.I.S. discute e approva il bilancio consuntivo annuale ed esprime pareri e direttive su ogni eventuale argomento all’Ordine del Giorno.

4.      L’Assemblea degli iscritti G.I.S. ogni tre anni elegge, tra gli iscritti al G.I.S., il Comitato Esecutivo Nazionale.

5.      Uguale articolazione e funzione è prevista a livello Regionale.

Art. 7

(DEL FINANZIAMENTO DEI G.I.S.)

1.      Il finanziamento dei G.I.S. può avvenire mediante un fondo annuale ordinario, stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale A.I.T.R..

2.      Per le attività di carattere ordinario, ogni G.I.S. potrà stabilire al suo interno di autofinanziarsi tramite una quota aggiuntiva stabilita dall’Assemblea degli iscritti G.I.S. e tramite contributi di Enti ed Organismi pubblici e privati, nonché tramite iniziative attivate di concerto con l’Ufficio di Presidenza Nazionale A.I.T.R.

Art. 8

(DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI)

1. I G.I.S. attivati precedentemente all’approvazione del presente Regolamento, il cui Comitato Esecutivo è stato eletto da una Assemblea di soci in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale A.I.T.R., si intendono già costituiti a tutti gli effetti.

2. In caso di controversie relative al G.I.S., si applicano le disposizioni degli art. 29, 30 e 31 dello Statuto A.I.T.R.