Statuto GIS Sport - Soci e livelli territoriali

 

ART. 3 - DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI

  1. L’ Associazione può articolarsi in gruppi Regionali
  2. Il gruppo Regionale, coincidente con il territorio della Regione, è struttura funzionale/organizzativa dell'Associazione nazionale e persegue gli scopi e svolge l’attività dell’Associazione nel proprio territorio di competenza.
  3. E’ possibile costituire un Gruppo Regionale su richiesta di almeno 10 soci ordinari appartenenti ad una determinata regione, e previo consenso positivo del Comitato Esecutivo Nazionale. La presenza di un numero di soci ordinari, nella specifica regione, inferiore a 10, determina l’automatica decadenza del Gruppo Regionale e del relativo Rappresentante Regionale.
  4. Il gruppo Regionale di appartenenza dell’associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.
  5. Il gruppo Regionalenon è dotato di autonomia giuridica, economica e finanziaria ed è costituito per iniziativa del Comitato Esecutivo Nazionale del GIS. Il suo funzionamento è regolato dal presente statuto.
  6. L’Assemblea Regionale è costituita dai soci appartenenti al territorio di competenza. Essa ha funzioni consultive e ogni tre anni elettive. Viene convocata dal ResponsabileRegionale almeno una volta all’anno.
  7. Il Gruppo regionale ha un Responsabile Regionale che è nominato a maggioranza dall' Assemblea Regionale degli iscritti ordinari del GIS.
  8. Il Responsabile Regionale ha una carica di durata triennale e partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale GIS
  9. Ad eccezione del Presidente nazionale G.I.S e del Segretario, qualunque altro membro ordinario può assumere la carica/delega di Responsabile Regionale G.I.S.
  10. Il Responsabile Regionale su delega del Presidente Nazionale GIS, può costituire rapporti con istituzioni, enti, organizzazioni pubbliche e/o private, nel territorio di competenza in rappresentanza del G.I.S., raccoglie le segnalazioni di abusivismo nel proprio territorio e le trasmette al Comitato Esecutivo Nazionale, promuovere il tesseramento sociale nell’ambito del proprio territorio coordinandosi con il Segretario Nazionale GIS;  

 

ART. 4 - DEI PROVENTI

1. I proventi dell'Associazione nazionale sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai vari proventi di gestione, dai contributi di enti pubblici o privati, da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Comitato Esecutivo Nazionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.

2. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione Nazionale e non possono essere restituiti o distribuiti.

3. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dal Comitato Esecutivo azionale che ne determinerà, altresì, le eventuali differenziazioni per le specifiche categorie di soci.

 

Art.5 – DEI SOCI

I soci dell’Associazione devono essere iscritti ad AIFI. E’ fatta eccezione per i Soci Onorari e Sostenitori.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

  1. Fondatori
  2. Ordinari
  3. Sostenitori
  4. Onorari

 1.       Soci Fondatori:

Sono considerati soci Fondatori, per il contributo fornito allo sviluppo dell’Associazione, coloro che hanno partecipato all’Assemblea Costitutiva e sono stati iscritti per almeno 5 anni, anche non consecutivi, dalla fondazione del Gruppo avvenuta nel 1998 al 2008, anno di fondazione della qui descritta Associazione. Lo status di Socio Fondatore è compatibile con quello di Socio Ordinario, con stessi diritti e doveri.

I soci fondatori hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

 2.         Soci Ordinari:

I soci Ordinari sono tutti coloro che:

a)      Siano iscritti ad AIFI

b)     abbiano conseguito un titolo specialistico in ‘fisioterapia sportiva’ secondo gli standard I.F.S.P.T. oppure possano dimostrare, tramite i processi individuati dall’Associazione, di avere gli Standard minimi richiesti

c)      Abbiano presentato domanda di ammissione attraverso la compilazione e l’invio di tutta la documentazione prevista alla segreteria nazionale e la stessa sia stata accolta;

d)     Siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. Accedono all’attività culturale, divulgativa e professionale dell’Associazione.

Solo i soci Ordinari possono ottenere la certificazione Italian SPT e  l’accreditamento internazionale come RISPT.

 3.       Soci Sostenitori:

I Soci Sostenitori sono tutti coloro che:

a)      Siano in possesso del titolo professionale di Fisioterapista così come definito dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al relativo profilo professionale,

b)     Abbiano presentato domanda di adesione attraverso la compilazione e l’invio di tutta la documentazione prevista alla segreteria nazionale e la stessa sia stata accolta;

c)      Siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea degli iscritti e sono ammessi alla discussione di ogni eventuale argomento all’ordine del giorno. Il socio Sostenitore può accedere altresì all’attività culturale e divulgativa del GIS, se la qualifica professionale non è incompatibile.

I Soci Sostenitori NON hanno diritto di voto alle assemblee dell’Associazione e non possono essere eletti nelle cariche istituzionali.

4.       Soci Onorari:

Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, abbiano reso al Gruppo servizi di particolare importanza, o coloro che abbiano raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario, ed accettino di far parte dell’Associazione.

Gli associati Onorari sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale e ratificati dalla prima assemblea dei soci utile.

Nella domanda di iscrizione l’aspirante socio (sia ordinario che sostenitore) attesta di essere a conoscenza del presente Statuto e di impegnarsi al versamento delle quote associative in vigore; il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto o il mancato versamento delle quote associative possono essere causa di esclusione del socio dell’Associazione.

 

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI

 

1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi. 

2. Tutti gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'associazione di categoria di riferimento che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante. 

 3. È inoltre dovere di tutti gli associati

a. Versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi nazionali

b. Partecipare alla vita associativa. 

 4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 Maggio dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.

5. La qualità di Socio o di membro o partecipante è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.

 

ART. 7 - DELLA PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO

  1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
  2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all’atto della domanda di ammissione quale Socio Ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall’articolo 6, commi 1 e 2.
  3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti indicati nell’articolo 5.
  4. Per eventuali controversie si farà riferimento ai probiviri nazionali AIFI, che dovranno essere adeguatamente informati e ai quali dovrà essere inviata della documentazione, se presente, a supporto delle istanze delle parti
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