(DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI)
1. I G.I.S. attivati e riconosciuti dall’A.I.FI. precedentemente all’approvazione del presente Regolamento, si intendono già costituiti a tutti gli effetti.
2. Entro 90 gg dall’approvazione del presente regolamento è fatto obbligo dei G.I.S. già attivati e riconosciuti di adeguare il loro statuto o regolamento.
3. In caso di controversie relative al G.I.S., si applicano le disposizioni il CAPO V “NORME DISCIPLINARI” dello Statuto A.I.FI.
4. Ogni G.I.S. deve avere un numero di minimo di 15 soci ordinari (Comitato Esecutivo incluso) per essere costituito e per proseguire le sue normali attività.
5. I G.I.S. devono comunicare annualmente l’elenco di tutti i soci ad A.I.FI., entro il 31 dicembre dell’anno in corso e devono chiedere ad A.I.FI. di verificarne l’iscrizione per i soci ordinari del G.I.S.
6. Tutti i soci ordinari dei G.I.S. devono essere iscritti ad A.I.FI., ma sono contemplati soci sostenitori o di altra tipologia per i quali non è necessaria l’iscrizione ad A.I.FI. Le caratteristiche dei soci diversi dagli ordinari sono indicate nei rispettivi statuti dei singoli G.I.S.
Art. 11
(DEL TESORIERE NAZIONALE A.I.FI.)
Il Tesoriere Nazionale dell’A.I.FI. vigila, su mandato della Direzione Nazionale, sulla corretta gestione amministrativo-finanziaria dei G.I.S che scelgano la gestione non autonoma
Art. 12
(DELLE INADEMPIENZE)
In caso di inadempienza o scorretta gestione del GIS , ricorre quanto previsto dallo Statuto A.I.FI. in tema di procedimenti disciplinari, o in aggiunta, l’Ufficio di Presidenza A.I.FI., in caso di urgenza, assume lo specifico atto amministrativo correttivo e procede, se lo ritiene necessario, a sospendere in via cautelare i responsabili del GIS.
Art. 13
(DECADENZA E SCIOGLIMENTO)
1. Un G.I.S. decade quando non sussistono più i requisiti richiesti per la sua costituzione; è compito della Direzione Nazionale dichiarare la decadenza di un G.I.S. e determinarne lo scioglimento.
2. Il disallineamento di un G.I.S. e la sua non produttività vengono valutate da A.I.FI. e dagli altri G.I.S., che possono segnalare al loro rappresentante nazionale il comportamento del G.I.S. stesso. Quest’ultimo riporterà il parere dei G.I.S. a maggioranza, ad A.I.FI., che può decidere lo scioglimento del G.I.S.
3. Un G.I.S., inoltre, può decidere autonomamente il proprio scioglimento nel caso non sia possibile sostituire un Comitato Esecutivo dimissionario (nella data della nuova elezione). In questo caso, il G.I.S. ha tempo 6 mesi per proporre all’Assemblea Nazionale un nuovo Comitato Esecutivo, con il supporto ed il coordinamento degli altri G.I.S.
4. L’Assemblea Nazionale del G.I.S. può deciderne lo scioglimento.
Art. 14
(DELLA NORMA DI GARANZIA)
Per quanto non specificamente contemplato in questo Regolamento, valgono lo Statuto A.I.FI. e il codice civile.
Art. 15
(DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO)
1. Spetta alla DN procedere alla modifica del presente regolamento, ricevuto il parere positivo dall’UP.
2. Le proposte di modifica del presente regolamento da sottoporre alla Direzione Nazionale possono essere presentate dall’UP.

 

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